Transizione 5.0 e sicurezza macchine: requisiti integrati
Il nodo: incentivi e conformità vanno insieme
Il Piano Transizione 5.0 (L. 175/2025) offre crediti d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali che generano risparmi energetici. Ma c'è un requisito spesso sottovalutato: i beni acquistati devono essere conformi alla normativa applicabile, inclusa quella sulla sicurezza delle macchine.
Un macchinario non conforme alla Direttiva 2006/42/CE (o, dal 2027, al Regolamento 2023/1230) non può ottenere la marcatura CE e, di conseguenza, non può essere legittimamente immesso sul mercato UE. Se il bene non è conforme, il credito d'imposta è a rischio di revoca in caso di controllo.
L'approccio più efficiente è affrontare contemporaneamente i requisiti per l'incentivo e quelli per la sicurezza, evitando duplicazioni di costi e tempi.
Un bene strumentale privo di marcatura CE conforme non può beneficiare del credito d'imposta Transizione 5.0, anche se soddisfa tutti gli altri requisiti tecnici.
Allegato A e requisiti di sicurezza
L'Allegato A della L. 232/2016 (richiamato dal Piano Transizione 5.0) elenca i beni strumentali ammissibili. Per le macchine, la prima sezione include: macchine utensili, robot, macchine per la lavorazione, sistemi di movimentazione e magazzinaggio automatizzati.
Questi beni devono soddisfare 5+2 requisiti tecnici obbligatori per l'interconnessione e l'integrazione. Ma il prerequisito implicito è la conformità alla normativa di sicurezza applicabile: Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE e le norme armonizzate pertinenti.
In pratica, la perizia tecnica (o attestazione di conformità) richiesta per accedere al credito deve attestare sia i requisiti 5+2 sia la conformità alle normative di sicurezza. Un perito che rileva non conformità sulla sicurezza non può rilasciare un'attestazione positiva.
I 5+2 requisiti e le sovrapposizioni con la sicurezza
Analizziamo i 7 requisiti tecnici dell'Allegato A e le loro intersezioni con la normativa di sicurezza.
Controllo per mezzo di CNC e/o PLC: i sistemi di comando programmabili devono rispettare i requisiti di sicurezza della EN ISO 13849-1 (Performance Level) o IEC 62061 (SIL). Un sistema di comando che controlla anche funzioni di sicurezza deve essere progettato e validato specificamente.
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica: la connettività richiesta dal requisito di interconnessione introduce rischi di cybersecurity che il Regolamento 2023/1230 rende esplicitamente un requisito essenziale di sicurezza (RESS 1.1.9).
Integrazione automatizzata con il sistema logistico: i sistemi di movimentazione automatica devono essere conformi alle norme specifiche sulla sicurezza dei sistemi automatizzati (EN ISO 10218 per i robot, ISO 3691-4 per gli AGV).
Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva: la progettazione dell'interfaccia deve rispettare i principi ergonomici della EN ISO 12100 e i requisiti specifici della EN ISO 10218-1 per i robot.
Rispondenza ai più recenti standard di sicurezza: questo requisito è esplicito — la macchina deve essere conforme alle norme di sicurezza applicabili. Non è un requisito aggiuntivo, ma la conferma che la sicurezza è inscindibile dall'ammissibilità.
I due requisiti aggiuntivi (telediagnosi/telemonitoraggio e monitoraggio continuo delle condizioni) richiedono sensori e connettività che ampliano la superficie di attacco cyber e introducono componenti che possono interagire con le funzioni di sicurezza.
Il quinto requisito obbligatorio ('rispondenza ai più recenti standard di sicurezza') è il collegamento diretto tra Transizione 5.0 e normativa macchine.
Il percorso integrato: dalla specifica all'incentivo
Un approccio integrato prevede di gestire sicurezza e incentivo come un unico progetto, seguendo queste fasi.
Fase 1 — Specifica tecnica di acquisto: redigere un capitolato che includa sia i requisiti 5+2 per Transizione 5.0 sia i requisiti di sicurezza applicabili (Direttiva/Regolamento Macchine, norme armonizzate). Il costruttore deve sapere cosa è richiesto fin dall'inizio.
Fase 2 — Verifica documentale: alla consegna della macchina, verificare la dichiarazione di conformità CE, il fascicolo tecnico, le istruzioni per l'uso e la documentazione relativa ai requisiti 5+2 (manuali di interconnessione, protocolli di comunicazione).
Fase 3 — Valutazione dei rischi integrata: condurre (o verificare) la valutazione dei rischi secondo EN ISO 12100, includendo i rischi legati all'interconnessione e alla cybersecurity. Documentare nel fascicolo tecnico.
Fase 4 — Collaudo e validazione: eseguire i test di sicurezza (funzioni di sicurezza, distanze di sicurezza, livelli di emissione) e i test di interconnessione (scambio dati, comandi da remoto, monitoraggio). Verbalizzare i risultati.
Fase 5 — Perizia tecnica: il perito (o l'ingegnere attestatore) verifica sia la conformità ai requisiti 5+2 sia la conformità normativa, rilasciando l'attestazione necessaria per il credito d'imposta.
La certificazione energetica ex-ante / ex-post
Transizione 5.0 richiede una certificazione energetica che attesti il risparmio ottenuto dall'investimento. Questo coinvolge un EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) o un auditor energetico.
La certificazione ex-ante, presentata prima dell'investimento, stima il risparmio energetico atteso e determina la classe di credito d'imposta applicabile (dal 5% al 45% a seconda dell'entità del risparmio).
La certificazione ex-post, redatta dopo l'installazione, conferma il risparmio effettivo. Se il risparmio reale è inferiore a quello stimato, la classe di credito può essere ridotta.
Il collegamento con la sicurezza: modifiche alla macchina o al processo per migliorare l'efficienza energetica possono introdurre nuovi rischi o modificare quelli esistenti. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata di conseguenza.
Coinvolgere fin dall'inizio sia il consulente per la sicurezza sia l'EGE per la certificazione energetica evita rework e garantisce coerenza tra i due percorsi.
Cosa cambia dopo il 2027
Dal 20 gennaio 2027, le macchine immesse sul mercato dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2023/1230 anziché alla Direttiva 2006/42/CE. Per gli investimenti Transizione 5.0 questo significa:
Nuovi requisiti di cybersecurity: le macchine connesse (e tutte le macchine Allegato A lo sono, per definizione) devono proteggere le funzioni di sicurezza da attacchi informatici. Serve un'analisi specifica dei rischi cyber.
Requisiti per macchine con AI/ML: se la macchina utilizza intelligenza artificiale o machine learning (es. per ottimizzazione di processo, controllo qualità adattivo), deve rispettare i nuovi RESS sul comportamento autonomo.
Formato digitale: le istruzioni e la dichiarazione di conformità potranno essere fornite in formato digitale, semplificando la gestione documentale ma richiedendo nuove procedure di archiviazione.
Questi cambiamenti ampliano la sovrapposizione tra requisiti di sicurezza e requisiti Transizione 5.0, rendendo ancora più vantaggioso un approccio integrato.
Checklist operativa
Ecco una checklist sintetica per un investimento Transizione 5.0 che integri correttamente la sicurezza macchine.
Prima dell'acquisto: verificare ammissibilità Allegato A, definire capitolato tecnico con requisiti sicurezza e 5+2, richiedere certificazione energetica ex-ante, verificare conformità del costruttore alla normativa applicabile.
Alla consegna: verificare dichiarazione CE e fascicolo tecnico, controllare marcatura CE e targhette, verificare istruzioni per l'uso complete, testare funzioni di sicurezza e interconnessione.
Dopo l'installazione: condurre o verificare valutazione dei rischi, verificare distanze di sicurezza nell'installazione effettiva, eseguire collaudo interconnessione, richiedere perizia tecnica / attestazione di conformità, richiedere certificazione energetica ex-post.
Per il credito d'imposta: presentare comunicazione al GSE, conservare documentazione per eventuali controlli (10 anni), monitorare il mantenimento dei requisiti nel tempo.
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