Allegato A Industria 4.0: guida completa ai beni strumentali ammissibili
Cos'è l'Allegato A e perché è centrale
L'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) elenca i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Questo elenco è il cuore del Piano Transizione 4.0 (oggi Transizione 5.0): solo i beni che rientrano in una delle tre sezioni dell'Allegato possono accedere al credito d'imposta.
Il Piano Transizione 5.0 (L. 175/2025) non modifica l'Allegato A ma aggiunge un requisito fondamentale: l'investimento deve generare un risparmio energetico misurabile e certificato. I beni ammissibili restano quelli dell'Allegato A, ma il beneficio fiscale è ora legato anche alla classe di risparmio energetico raggiunta.
Comprendere correttamente l'Allegato A è il primo passo per qualsiasi progetto di investimento agevolato: un errore di classificazione può portare alla perdita totale del beneficio in caso di controllo.
Sezione I: beni strumentali a controllo computerizzato
La prima sezione è la più rilevante per la maggior parte delle imprese manifatturiere. Include macchine e sistemi il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati (CNC) e/o gestito tramite sensori e azionamenti.
Le categorie principali comprendono: macchine utensili per asportazione e deformazione, macchine per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione o lavorazione di materiali, robot e sistemi robotizzati, macchine e impianti per la logistica di fabbrica (magazzini automatizzati, AGV, sistemi di sorting), macchine utensili e sistemi per il conferimento di proprietà superficiali o la modifica delle caratteristiche dei materiali.
Rientrano anche: macchine per la manifattura additiva (stampa 3D industriale), macchine per assemblaggio, giunzione e saldatura, macchine confezionatrici e di imballaggio, macchine per la lavorazione e il processo di materiali diversi (legno, vetro, pietra, plastica, ceramica, metalli).
Elemento chiave: i beni di questa sezione devono possedere tutti e 5 i requisiti obbligatori e almeno 2 dei 3 requisiti aggiuntivi (il cosiddetto criterio 5+2, trattato in dettaglio nell'articolo dedicato).
Non basta che un bene rientri nella lista: deve soddisfare i requisiti 5+2. Una macchina CNC che non è interconnessa al sistema informativo di fabbrica non è ammissibile.
I 5 requisiti obbligatori
Ogni bene della Sezione I deve soddisfare contemporaneamente tutti e cinque i requisiti obbligatori.
1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC: la macchina deve essere controllata da un sistema computerizzato (Computer Numerical Control) o da un controllore logico programmabile. Questo esclude le macchine puramente manuali o con automazione elettromeccanica semplice.
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program: la macchina deve essere collegata al sistema gestionale o di produzione aziendale (MES, ERP, SCADA) e deve poter ricevere istruzioni o programmi di lavoro da remoto. Non basta la connessione Ethernet: deve esserci scambio bidirezionale di dati.
3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo: la macchina deve essere integrata nel flusso logistico-produttivo. Può trattarsi di integrazione con sistemi di movimentazione automatica, con altre macchine della linea o con sistemi di gestione degli ordini.
4. Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva: la macchina deve disporre di un'interfaccia operatore che faciliti l'interazione. Pannelli touch, HMI grafici, display con diagnostica integrata soddisfano questo requisito.
5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro: la macchina deve essere conforme alla normativa di sicurezza applicabile (Direttiva Macchine 2006/42/CE, e dal 2027 Regolamento 2023/1230, oltre alle norme armonizzate pertinenti).
I 3 requisiti aggiuntivi (almeno 2 su 3)
Oltre ai 5 requisiti obbligatori, il bene deve soddisfare almeno 2 dei seguenti 3 requisiti aggiuntivi.
6. Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto: la macchina deve consentire operazioni di manutenzione, diagnosi o controllo da remoto. Questo include accesso remoto per assistenza tecnica, monitoraggio dello stato della macchina tramite connessione internet, invio di allarmi e diagnostica a distanza.
7. Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo: la macchina deve monitorare in tempo reale i parametri di processo (temperature, pressioni, vibrazioni, correnti, coppie) e idealmente adattare il proprio funzionamento in base a variazioni rilevate. I sensori IoT, i sistemi di condition monitoring e il machine learning applicato al processo soddisfano questo requisito.
8. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (digital twin): la macchina deve poter essere modellizzata digitalmente. Il gemello digitale replica il comportamento della macchina fisica e consente simulazioni, ottimizzazioni e previsioni. Questo è il requisito più avanzato e meno frequentemente soddisfatto.
I requisiti 6 (telediagnosi) e 7 (monitoraggio continuo) sono i più comuni da soddisfare. Il requisito 8 (digital twin) è tipico di impianti complessi e linee di produzione avanzate.
Sezione II: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
La seconda sezione dell'Allegato A riguarda i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, includendo diversi ambiti tecnologici.
Sistemi di misura e controllo qualità: macchine di misura a coordinate (CMM), sistemi di visione artificiale per controllo qualità, sistemi di test e collaudo automatizzati, scanner 3D per il controllo dimensionale.
Sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali: spettroscopi, durometri, analizzatori di composizione, sistemi di analisi non distruttiva (ultrasuoni, raggi X, correnti indotte).
Dispositivi intelligenti per il test delle macchine e dei componenti: banchi prova automatizzati, sistemi di acquisizione dati per test funzionali e di durata.
Sistemi per la gestione e il riciclo di prodotti, componenti e materiali: sistemi di selezione automatica, impianti per il riciclo e il recupero di materiali, sistemi di tracciabilità del ciclo di vita del prodotto.
I beni di questa sezione non richiedono i requisiti 5+2 della Sezione I, ma devono comunque essere interconnessi al sistema di gestione della produzione e integrati nel processo produttivo.
Sezione III: dispositivi per l'interazione uomo-macchina e collaborazione
La terza sezione comprende tecnologie per migliorare l'interazione tra operatori umani e sistemi produttivi.
Dispositivi wearable: visori per realtà aumentata e virtuale utilizzati in contesti produttivi (assemblaggio guidato, manutenzione assistita, formazione), esoscheletri industriali per il supporto ergonomico degli operatori.
Interfacce uomo-macchina avanzate: sistemi di riconoscimento vocale per il controllo di macchine, interfacce gestuali, pannelli di comando adattivi.
Sistemi di collaborazione uomo-robot: questo è il punto di congiunzione con la robotica collaborativa (cobot). I sistemi che permettono la collaborazione sicura tra operatore e robot rientrano in questa sezione.
Anche per questa sezione non si applicano i requisiti 5+2, ma i beni devono essere interconnessi e integrati nel processo produttivo dell'azienda.
Allegato B: beni immateriali
Accanto all'Allegato A (beni materiali) esiste l'Allegato B che elenca i beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) ammissibili al credito d'imposta, a condizione che siano funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Le categorie principali includono: software per la progettazione e simulazione (CAD, CAM, CAE, PLM), software per la gestione della produzione (MES, SCADA, sistemi di scheduling), software per la supply chain e la logistica, piattaforme di Industrial IoT, sistemi di cybersecurity per OT (Operational Technology).
Il credito per i beni immateriali è subordinato all'investimento in almeno un bene materiale dell'Allegato A. Non è possibile accedere al beneficio solo per il software.
Con Transizione 5.0, anche i software che contribuiscono al risparmio energetico (Energy Management System, BMS, software di ottimizzazione energetica) hanno particolare rilevanza per la certificazione energetica ex-ante/ex-post.
Come verificare l'ammissibilità: checklist pratica
Ecco un percorso operativo per verificare se un investimento rientra nell'Allegato A.
Step 1 — Classificazione del bene: identificare in quale sezione (I, II o III) e in quale categoria rientra il bene. Se non rientra in nessuna, l'investimento non è ammissibile.
Step 2 — Verifica requisiti tecnici: per la Sezione I, verificare il soddisfacimento dei 5 requisiti obbligatori e di almeno 2 dei 3 aggiuntivi. Documentare con evidenze oggettive (datasheet, manuali, dichiarazioni del costruttore).
Step 3 — Verifica conformità normativa: accertarsi che il bene sia conforme alla normativa di sicurezza (requisito 5) con marcatura CE valida, dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico completo.
Step 4 — Piano di interconnessione: definire come il bene sarà interconnesso al sistema informativo di fabbrica (requisito 2) e integrato nel sistema logistico (requisito 3). Documentare protocolli, interfacce e flussi dati.
Step 5 — Per Transizione 5.0: far redigere la certificazione energetica ex-ante che attesti il risparmio atteso, determinando la classe di credito d'imposta applicabile.
Step 6 — Perizia tecnica: far redigere la perizia (per investimenti > 300.000 EUR) o l'attestazione di conformità (per investimenti ≤ 300.000 EUR) da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo.
La perizia tecnica può essere richiesta anche per investimenti sotto i 300.000 EUR come tutela aggiuntiva in caso di controllo. È una buona pratica raccomandata.
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